Oct 19, 2007

Maldestro balzello o attacco alla libertà d'opinione? Pochezza del processo decisionale in Italia

Limitazione della libertà, o tentativo di imposizione di un nuovo balzello che dimostra l'incapacità di formulare in modo appropriato una legge da parte di questo governo? In ogni caso la maggioranza non ne esce bene.
La novità è, in sintesi, questa: qualsiasi attività web dovrà registrarsi al ROC, ossia al Registro degli operatori di Comunicazione, se il disegno di legge si tradurrà in una norma a tutti gli effetti.
Normalmnte non scrivo sulle questioni italiane, ma questa volta sotto attacco va l'unico ambito che può resistere alla imperante mediocrità dei media classici, l'universo dell'informazione dinamica online fatto da blog e siti d'informazione, che forza ad un innalzamento qualitativo le testate in digitale rispetto alla loro edizione cartacea o ancora di più rispetto all'informazione in video.
L'Italia può vantare la quarta lingua nell'universo blog, una conquista di cui essere orgogliosi e che dimostra come esista la volontà di resistere all'appiattimento culturale frutto di una continua tendenza consumistica all'accettazione passiva del pressapochismo. In buona o cattiva fede, questa è indiscutibilmente una dimostrazione di come l'attuale élite politica sia indiscriminatamente indietro rispetto ai tempi ed alle problematiche della società, e ne costituisca soltanto un freno allo sviluppo intelletuale e morale.

Su proposta del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, è stato approvato formalmente dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 ottobre "un disegno di legge per la nuova disciplina dell’editoria quotidiana, periodica e libraria, che conferisce al Governo una delega per l’emanazione di un testo unico finalizzato al riordino dell’intera legislazione del settore. In coerenza con i principi costituzionali in materia, la riforma promuove un crescente pluralismo ed un maggiore sostegno all’innovazione, all’occupazione, alla trasparenza delle provvidenze pubbliche; sul testo è stato acquisito il parere della Conferenza unificata."

"La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati"

"Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso" (art 2, comma 1).
"Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico". (comma 2)

La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi (articolo 2, comma 3)

"Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative" (articolo 5)



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